Farmacia dei servizi: in Campania l’accordo sull’uso di locali distaccati

È stato siglato un accordo attuativo tra la Regione Campania, Federfarma Campania e Assofarm Campania per disciplinare in modo uniforme l’uso di locali distaccati dal corpo principale della farmacia destinati all’erogazione dei servizi sanitari previsti dal decreto legislativo 153/2009 e dall’Accordo collettivo nazionale del 5 marzo 2025. L’intesa introduce criteri chiari per garantire sicurezza, igiene, riservatezza e qualità delle prestazioni, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dell’unicità dell’esercizio farmaceutico. I locali distaccati sono spazi non contigui ai locali principali, con ingresso indipendente, nei quali è vietato il ritiro di prescrizioni, la dispensazione, la pubblicità o la vendita di farmaci, pena la decadenza dell’autorizzazione.
Come possono essere usati i locali distaccati
I locali distaccati possono essere impiegati esclusivamente per i servizi sanitari della Farmacia dei servizi e devono essere dotati di un’insegna che colleghi l’utenza alla farmacia di pertinenza, oltre alla croce verde. L’autorizzazione regionale è subordinata al parere igienico-sanitario dell’Azienda sanitaria locale (Asl) e alla visita ispettiva da completare entro 120 giorni dalla richiesta, con pubblicazione della domanda per quindici giorni consecutivi nell’albo dell’Asl e del Comune. L’accordo prevede che due o più farmacie possano utilizzare in comune gli stessi locali distaccati tramite contratto di rete, con indicazione di un unico direttore tecnico responsabile delle attività sanitarie.
Distanze minime, superfici e dotazioni obbligatorie per i locali esterni
I locali distaccati devono rispettare requisiti strutturali specifici: la superficie minima è di nove metri quadrati per i servizi infermieristici e di fisioterapia, e di cinque metri quadrati per gli altri servizi di secondo livello come la telecardiologia. Ogni spazio deve garantire la privacy del paziente, essere dotato di pavimenti lavabili, pareti lavabili, lavabo con rubinetto a leva, a pedale o a fotocellula, dispenser di sapone e salviette monouso, seduta igienizzabile e contenitori per rifiuti a rischio infettivo e taglienti. È obbligatorio un servizio igienico per gli utenti, con accesso per disabili se vengono svolte attività con infermieri o fisioterapisti.
Ulteriori criteri per la definizione degli spazi
I soggetti responsabili – titolare o, in caso di società, legale rappresentante e direttore tecnico – devono assicurare dispositivi di protezione individuale, procedure per lo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio biologico e un contratto attivo con ditte specializzate. I locali devono disporre di illuminazione, ventilazione naturale e condizioni climatiche adeguate, oppure soluzioni impiantistiche che rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le apparecchiature utilizzate per i servizi devono essere conformi alla normativa sui dispositivi medici, con documentazione tecnica disponibile per le verifiche periodiche. Per le attività che comportano vaccinazioni o screening, occorre disporre di materiale sanitario e farmaci di pronto intervento soggetti a controlli periodici di scadenza e funzionalità.
Procedure di vigilanza, controlli e conseguenze delle violazioni
L’attività di vigilanza è esercitata dalla Commissione Ispettiva regionale sia sui locali principali sia su quelli distaccati, con obbligo per i responsabili di predisporre procedure operative differenziate per tipologia di servizio. In caso di accertate violazioni delle disposizioni autorizzative o di vigilanza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, inclusa la decadenza dell’autorizzazione. I locali distaccati devono essere situati a una distanza non inferiore a 200 metri dalle altre farmacie che svolgono servizi sanitari, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia, e ricadere nell’ambito della sede di pertinenza prevista in pianta organica. Per le attività che comportano raccolta e conservazione temporanea di materiali biologici, come quelle legate a programmi di screening, la farmacia è tenuta a rispettare i protocolli dell’Azienda sanitaria competente per conservazione, tracciabilità e tempi di consegna. Restano fermi gli obblighi di farmacovigilanza, vaccinovigilanza, dispositivovigilanza e fitosorveglianza.



