Sospensione per inadempienza vaccinale sarà riportata sul’Albo senza le motivazioni

Gli operatori sanitari che non si attengono all’obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale anti Covid-19 saranno sospesi dalle mansioni sanitarie e tale provvedimento comparirà nell’Albo professionale senza riferimenti alla motivazione che lo ha determinato. Questo in sintesi il chiarimento giunto alla Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) da parte del ministero della Salute. La precisazione si era resa necessaria a seguito dell’indicazione che il Ministero aveva espresso nella circolare interpretativa del 22 settembre 2021, in cui si richiedeva l’annotazione nell’Albo degli iscritti sospesi tutelandone la riservatezza dei dati personali. Con una nota del 24 settembre la Fofi aveva quindi chiesto «quali fossero i dati da annotare nell’Albo, specificando in particolare cosa dovesse intendersi con l’espressione “riportando l’annotazione relativa nell’albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali” e quale fosse il periodo di pubblicazione della stessa».

Garante della privacy: «La questione compete al Ministero

Per assicurare il diritto alla riservatezza del professionista di cui si deve annotare la sospensione nell’Albo, la Fofi ha sottoposto la questione anche al Garante della privacy, che però ha rinviato la Federazione ancora una volta al Ministero «Con nota del 6 ottobre 2021, in considerazione della delicatezza della materia e di alcuni quesiti pervenuti da Ordini territoriali, la scrivente ha interessato della questione l’Autorità garante della protezione dei dati personali, che ha invitato la Federazione a indirizzare le proprie richieste di chiarimenti al Ministero della salute, in quanto Ente che esercita la vigilanza sugli Ordini territoriali e sulle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie».

Sospensione resterà nell’Albo per la durata della stessa

La risposta del Ministero, inoltrata alla Fofi con una nota del 15 novembre 2021, ha chiarito anche per quanto tempo la sospensione debba restare annotata nell’Albo. «Il Dicastero – riferisce la Federazione – ha chiarito che “nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4. Nell’annotazione dovrà essere riportata solo la condizione di sospeso, senza alcun riferimento al citato articolo 4 o ad altra informazione che possa ricondurre a tale normativa (es. indicazione del periodo di sospensione fino al 31 dicembre).” Inoltre, il Ministero ha precisato che il periodo di pubblicazione dell’annotazione “dovrà coincidere con la durata della sospensione”».

Obbligo vaccinale imprescindibile sia per esercitare sia per iscriversi all’Albo

Nell’iter legislativo che ha portato a stabilire l’obbligo per tutti gli operatori sanitari di sottoporsi al vaccino anti Covid-19 è stato stabilito non solo che non è possibile esercitare la professione senza rispettare tale obbligo, ma non è consentito nemmeno iscriversi all’Albo. «Al fine di assicurare le tutela della salute pubblica – si legge nella nota ministeriale del 22 settembre 2021 – e garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione di professionisti sanitari è, nelle intenzioni del legislatore, un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l’esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica. Tale requisito deve sussistere inizialmente, ai fini dell’iscrizione all’Albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell’attività, pena la sospensione dall’esercizio della professione».