Sconto fiscale green, come si può utilizzare il Superbonus del 110%

Detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. È questa la misura prevista dal Dl Rilancio convertito con la legge 77/2020 entrato in vigore il 19 luglio 2020. Proprio per far luce su questa agevolazione l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile una guida in Pdf (allegata in seguito nella sezione Documenti allegati), con le informazioni utili a poter comprendere le casistiche attraverso cui è possibile fruire del beneficio fiscale, Nel documento è possibile trovare inoltre indicazioni relative alla possibilità, introdotta dallo stesso Decreto, di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

Più nel dettaglio, «il Superbonus – evidenzia l’Agenzia delle entrate – è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli)».

Tra le tipologie di interventi ammessi rientrano quelli «volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici».

Con riferimento ai beneficiari dell’iniziativa, l’Agenzia specifica che coloro che possono accedere al Superbonus sono «le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici».

Si rimanda alla lettura integrale del documento allegato.