Sanificazione ambienti lavoro, il codice per compensare il credito

«Il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti Covid, utilizzabile esclusivamente in compensazione, guadagna il codice tributo da indicare nel modello F24, da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’amministrazione». È quanto ha istituito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2021.

«Il tax credit – ha fatto sapere l’Ente -, previsto dall’articolo 120 del Dl “Rilancio” (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 1 tax credit per lavorare in salute”) e regolato dal punto di vista applicativo dal provvedimento del direttore dell’agenzia del 10 luglio 2020, a sua volta ritoccato lo scorso 8 gennaio da un altro provvedimento scaturito dalle modifiche, in termini di tempistica, dalla legge di bilancio 2012 (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche”) diventa, quindi, operativo con il codice tributo “6918”, denominato appunto “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”».

«Nel modello F24 – ha precisato l’Agenzia -, va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato “2021”».