Ricetta veterinaria elettronica, i chiarimenti per la sostituzione dei medicinali

Come comunicato da Guacci ai propri lettori, martedì 16 aprile 2019 è stato il giorno dell’entrata in vigore del nuovo sistema di prescrizione dei farmaci veterinari, mediante apposito supporto informatico. Tale novità, come accaduto per la ricetta elettronica per uso umano, porterà benefici sia sul lato del controllo delle prescrizioni e dei relativi costi, nonché alla sicurezza degli animali e quindi, in alcuni casi, dell’uomo. Corre utile ricordare che la nuova introduzione non riguarderà le ricette mediche veterinarie relative a farmaci stupefacenti e psicotropi. Questi ultimi continueranno ad essere prescritti in forma cartacea. Tuttavia, in seguito all’entrata in vigore del decreto attuativo, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero della Salute, ha diffuso una nota esplicativa spiegando che «ha ricevuto alcuni quesiti inerenti la possibilità di sostituzione del medicinale veterinario prescritto».
In proposito, il ministero sottolinea che «il decreto legislativo 193/06, di seguito indicato come decreto, con i commi 1 e 2 dell’art. 76 – Prescrizione di medicinali veterinari», «fornisce due indicazioni chiare», ovvero che «è fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta», e che «i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia». «Pertanto – si legge nella nota -, il medico veterinario, pur considerando la disponibilità sul mercato di confezioni dello stesso medicinale veterinario, con stesso dosaggio e forma farmaceutica, è tenuto a prescrivere la confezione con unità posologiche adeguate alla terapia ed al numero di animali», mentre «il farmacista fornisce i medicinali prescritti con la ricetta veterinaria nella quantità indicata nella prescrizione».
Venendo alla sostituzione del medicinale veterinario, il ministero identifica due casistiche differenti, «nell’ambito delle quali il farmacista può valutare l’opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario», rientranti nell’articolo 78 del decreto recante «Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d’urgenza». Nella prima circostanza, «il farmacista responsabile della vendita diretta – evidenzia il ministero – può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l’acquirente. Deve essere garantita l’identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione». Nella seconda, invece, «il farmacista responsabile della vendita diretta, nel caso in cui sussista l’urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione. L’assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista».
Ne consegue che, «in pratica, il primo comma permette al farmacista di valutare la possibilità di effettuare la sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica. In tal caso non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione». Differentemente, «il secondo comma invece, prevede un tipo di sostituzione che deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema di cui fa parte la ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi». Ulteriori dettagli ed esempi relativi alle modalità di gestione, sono evidenziati nella nota esplicativa ministeriale allegata nella sezione “Documenti allegati”.