Obbligo vaccinale, Fofi: «Sospensione per inadempienza non dipende dagli Ordini»

La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) comunica i contenuti di una nota con cui il Ministero della Salute chiarisce l’esatta interpretazione dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76), concernente gli adempimenti degli Ordini professionali nella procedura di accertamento dell’osservanza dell’obbligo vaccinale dei propri iscritti. Tale articolo incarica l’Asl di dare immediata comunicazione scritta dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza. L’inosservanza accertata dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2. La comunicazione della sospensione all’interessato spetta all’Ordine professionale di appartenenza. La Fofi, però, precisa che, come chiarito nella nota del Ministero della Salute, non è l’Ordine a stabilire la sospensione, ma il legislatore. L’Ordine ha invece l’incombenza di riferire all’interessato quanto stabilito dal legislatore, ma non ha alcuna responsabilità nelle decisioni che determino il provvedimento.

È il legislatore a stabilire la sospensione.

Il Dicastero chiarisce espressamente che ogni valutazione in merito alla sospensione di un individuo per inadempienza dell’obbligo vaccinale è in carico unicamente al legislatore. «La sospensione – si specifica nella nota – è un’ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore. Analogamente è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell’obbligo vaccinale. Pertanto, l’attività posta in capo all’Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’Asl». A tale proposito la Fofi aggiunge che: «La sospensione, dunque, non è disposta dall’Ordine, bensì dalla Asl e l’Ordine è tenuto a prendere atto dello stesso e dare comunicazione all’interessato degli effetti, che dall’atto di accertamento della Asl discendono, consistenti nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

Gli adempimenti degli Ordini.

«Gli Ordini – conclude la Fofi – nella deliberazione di presa d’atto del provvedimento di sospensione adottato dalla competente Asl, potranno inserire nelle premesse anche il riferimento alla nota del Ministero della Salute, dalla quale si evidenzia chiaramente che il soggetto che determina la sospensione è la Asl e gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore in capo agli Ordini stessi. Ad avviso del Ministero, tale sospensione obbligatoria non è inquadrabile tra le ipotesi previste dall’articolo 43 del D.p.r. 5 aprile 1950, n. 221, che elenca i casi che determinano automaticamente la sospensione degli iscritti dall’esercizio della professione, poiché la norma individua ipotesi tassative, non estendibili analogicamente ad altre fattispecie».