Infezioni da coronavirus, il documento Inail per la tutela sui luoghi di lavoro

In una circolare pubblicata il 26 maggio 2020 la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) rende nota della pubblicazione della Circolare Inail n. 22 con oggetto «Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro», relativa alla tutela infortunistica degli eventi di contagio da coronavirus. In merito ai contenuti della circolare, la Fofi fa sapere che «l’art. 42, comma 2, del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione».

Inoltre «non bisogna confondere – puntualizza la Fofi – i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro».

Infine, nella stessa circolare viene puntualizzato che «il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza, nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento».

Si allega la circolare integrale per l’opportuna consultazione.