Credito imposta sanificazione e protezione, le modalità operative

«È pari al 15,6% della somma richiesta, la percentuale, determinata con il provvedimento dell’11 settembre 2020 del direttore dell’Agenzia delle entrate, di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall’articolo 125 del decreto “Rilancio”. Il contributo può essere richiesto nella misura non superiore al valore di 60mila euro». È quanto fa sapere l’Agenzia delle entrate in una nota pubblicata sulla rivista “Fisco Oggi”, in merito alla possibilità di ottenere un credito legato alla sanificazione.

Come è noto infatti, fino a lunedì 7 settembre 2020 i contribuenti avevano la possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese di sanificazione e protezione sostenute per l’adeguamento della propria attività. Tra queste anche le farmacie territoriali che, proprio in funzione della continua operatività proprio durante il lockdown, hanno messo in atto una serie di misure utili a scongiurare il pericolo di contagio tra lavoratori e pazienti assistiti.

Secondo quanto riferisce l’Agenzia delle entrate «le modalità di utilizzo e di applicazione del beneficio, nei limiti dei 200 milioni di euro stanziati allo scopo, sono state definite con il provvedimento dello scorso 10 luglio». Quanto alle modalità di calcolo, l’Agenzia fa sapere che «l’ammontare massimo del credito d’imposta utilizzabile è, quindi, in base a quanto determinato dal provvedimento odierno, pari al 15,6423% della somma richiesta con l’ultima comunicazione valida presentata secondo le modalità previste dal provvedimento del 10 luglio, in assenza di rinuncia, arrotondato all’unità di euro. La percentuale deriva dal rapporto tra il tetto di spesa stabilito e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti».

È utile rilevare che con una differente risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ad hoc per fruire del beneficio fiscale. Si tratta del codice “6917”, denominato “credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”», che consente quindi di beneficiare in concreto dell’agevolazione.

Un ulteriore nota dell’Agenzia evidenzia la mancata possibilità di fruire del bonus se riferito a spese di consulenza. In merito a questo aspetto l’Agenzia fa sapere che «gli interventi agevolabili si riferiscono a luoghi e strumenti utilizzati oltre che all’acquisto di dispositivi di salvaguardia individuale e di altri atti a garantire la salute di lavoratori e utenti». Ciò alla luce del comma 1 dell’articolo 125 del decreto, che include le spese «della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare» e «dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), riportati nel paragrafo 2.2.2 dello stesso documento di prassi».