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Nuovi dati sanitari in precompilata, ma le regole di utilizzo non cambiano

«Ottenuto il placet del Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento dell’11 luglio 2023, il direttore dell’Agenzia ha avallato le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comunicate al sistema tessera sanitaria, a partire da quest’anno, dagli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo, entrati a far parte della platea dei mittenti che contribuiscono alla predisposizione della dichiarazione precompilata». È quanto ha fatto sapere l’Agenzia delle Entrate, la quale ha reso noto che «tali modalità, stabilisce il documento odierno, non possono che ricalcare quelle già previste, per gli altri soggetti tenuti all’adempimento, dai provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019, del 16 ottobre 2020, del 30 settembre 2021 e del 16 dicembre 2022».

Il riepilogo delle spese da inviare al Sistema TS

Secondo quanto riferito «il documento, che si è reso necessario in seguito all’ufficializzazione dell’ulteriore ampliamento di coloro che già trasmettono le informazioni in argomento, arrivata con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 22 maggio (vedi articolo “Spese sanitarie in precompilata: ampliato il parterre dei mittenti”), riepiloga tutte le tipologie di spese sanitarie da inviare al Sistema TS, che confluiranno nella precompilata 2024, con il benestare del Garante della privacy». Nel dettaglio, come evidenziato dall’Agenzia, le spese sono «ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Ssn, spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici, spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso veterinario, prestazioni sanitarie, escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica (assistenza specialistica ambulatoriale, visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazione chirurgica, certificazione medica, ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza al netto del comfort), prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 dei decreti Mef del 1° settembre 2016, del 22 marzo 2019, del 22 novembre 2019, del 16 luglio 2021, spese agevolabili solo a particolari condizioni, quali protesi e assistenza integrativa, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica e altre spese sanitarie».

Opposizione al trattamento dei dati

Infine, come per le altre spese sanitarie, «è confermata la possibilità di opporsi a rendere disponibili all’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie sostenute per le prestazioni erogate dagli infermieri pediatrici. Il dissenso può essere manifestato con la modalità prevista al punto 2.4.2, lettera b), del provvedimento del 6 maggio 2019, vale a dire: “b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria”». Tale disposizione si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate dai soggetti neo-individuati, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di oggi.