Tessera professionale europea: modalità di richiesta, verifica e utilizzo

La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) riporta alcuni chiarimenti in merito alla procedura di rilascio della tessera professionale europea (Epc), comunicati dal ministero della Salute, con nota del 6 maggio 2021. I farmacisti rientrano tra i professionisti per i quali è previsto il rilascio della Epc che, come specifica l’Unione Europea, «è una procedura elettronica che si può utilizzare per ottenere il riconoscimento di una professione regolamentata in un altro paese dell’Ue». È quindi necessaria per presentare domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali negli stati membri.

Procedure per richiedere la Epc.

Per ottenere la Epc, i professionisti possono avvalersi di due procedure. La prima consiste nel presentare domanda di rilascio online, tramite il sistema informatico Imi gestito dalla Commissione Europea. Tale sistema genera la Epc come documento elettronico, scaricabile direttamente dal professionista. Il documento riporta nome e cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. La seconda procedura è quella di riconoscimento standard, ovvero cartacea. «La Epc rilasciata per lo stabilimento permanente – precisa la Fofi – consente al titolare l’esercizio della professione in Italia a tempo indeterminato, mentre la Epc rilasciata per la prestazione temporanea e occasionale per le professioni sanitarie ha validità di 12 mesi, prorogabile a richiesta dell’interessato».

Verifica di autenticità della tessera.

Per verificare l’autenticità della Epc generata da un professionista, occorre accedere al sito della Commissione Europea “La tua Europa” e inserire in un’apposita schermata il numero della tessera e i riferimenti del documento di identità del professionista. «Il Ministero, interpellato per le vie brevi dalla Federazione – specifica la Fofi – ha precisato che la comunicazione, da parte dello stesso Dicastero, dei nominativi dei professionisti che hanno già ottenuto la tessera professionale europea è stata ritenuta atto non necessario, tenuto conto che il link messo a disposizione dalla Commissione Europea costituisce già un agile strumento di consultazione da parte di soggetti terzi. Pertanto, al momento della presentazione, da parte di un farmacista, di Epc per la prestazione temporanea e occasionale, l’Ordine provinciale dovrà anzitutto verificare la validità della tessera tramite il link https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=it (che sostituisce quello indicato nella circolare 10716)».

Iscrizione all’Albo, contributi e formazione.

Dopo aver verificato l’autenticità della Epc, l’Ordine predispone l’iscrizione all’Albo. «Si rammenta – precisa la Fofi – che ciò non comporta obblighi di iscrizione, né di contribuzione all’Ente previdenziale. Tuttavia, ai fini dell’esonero dei contributi dovuti all’Enpaf, l’interessato dovrà dimostrare, mediante apposita certificazione, il versamento degli stessi all’Ente contributivo dello Stato di appartenenza e richiedere, via Pec all’Enpaf, l’esonero dai contributi, comunicando altresì, al medesimo Ente, la residenza estera e il domicilio italiano. Resta fermo invece, come per tutti gli iscritti all’Albo, l’obbligo di aggiornamento professionale».