Sostanze dopanti, il 31 gennaio 2021 termine ultimo per invio

La legge 376/2000 e il decreto ministeriale attuativo del 24 ottobre 2006, con le successive modificazioni, prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno i farmacisti debbano trasmettere al ministero della Salute, in modalità elettronica, le informazioni relative alle quantità di principi attivi vietati per doping utilizzati nelle preparazioni galeniche svolte nell’anno appena concluso. Come per gli anni precedenti, dunque, tale termine è fissato per venerdì 31 gennaio 2021.

In proposito, il ministero ha puntualizzato in una nota che «la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella Pec (Posta elettronica certificata) alla casella Pec del ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it» e che «i questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione». Per portare a termine l’invio dei dati, il ministero della Salute ha predisposto un modulo al collegamento http://www.salute.gov.it/TutelaDoping/. In possesso delle informazioni relative alla tipologia di struttura farmaceutica ed il Codice Univoco della farmacia aperta al pubblico o della struttura Sanitaria, è possibile inserire nella pagina indicata le informazioni con i principi attivi e i quantitativi utilizzati. Portata a termine la procedura di inserimento, è possibile generare il PDF precompilato cliccando sul tasto “Genera Modulo in PDF”. Da qui, l’invio alla casella Pec ministeriale.

Quanto ai principi attivi non soggetti alla trasmissione dei dati, il ministero della Salute puntualizza che «a sensi dell’ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 11 giugno 2019, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa, quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide), quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale, quantità di derivati dell’imidazolo per uso topico/oftalmico, quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo».

Infine, una nota riguardante i preparati galenici contenenti Δ9-tetraidrocannabinolo (THC), evidenzia che essi «trovano riscontro nel rigo 373 dell’elenco sotto indicato (sul sito ministeriale, ndr), riguardante complessivamente i cannabinoidi (Classe S8). Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018».