Sostanze dopanti, entro il 31 gennaio la comunicazione al Ministero

«Anche quest’anno come previsto dalla legge 376 del 2000 e dal decreto ministeriale attuativo del 24 ottobre 2006 (modificato dal decreto ministeriale del 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire dal 1 gennaio 2018, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee». È quanto evidenziato dal ministero della Salute, il quale ricordato le scadenze legate alle sostanze dopanti che sono utilizzate dai farmacisti per determinate preparazioni. Lo stesso Dicastero ha ricordato che «per tale invio è previsto in via esclusiva l’uso di una casella PEC (posta elettronica certificata) da parte del farmacista: la comunicazione deve essere quindi inviata alla casella PEC del Ministero ril.doping@postacert.sanita.it». Inoltre «i questionari trasmessi da caselle non Pec non saranno presi in considerazione. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2023».

Quantità non soggette a invio

Non sono soggetti a trasmissione i dati riferiti alle quantità di «salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose (prima la dose era di 800 microgrammi ogni 12 ore); Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore; Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore. Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore»; «quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)»; «quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale». Inoltre non sono soggetti a invio «quantità di Clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2022 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina)» e «glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l’inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l’oftalmologica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate».