Sistema TS, gli ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari

Il decreto «Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata», del 22 novembre 2019, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019. Nel testo sono elencati i professionisti sanitari che, a partire dalla data di attuazione, dovranno inviare i dati delle spese sanitarie al Sistema Ts. Ciò per consentire ai contribuenti la detrazione delle spese sanitarie mediante la presentazione del 730 precompilato. Le figure professionali interessate a tale cambiamento sono nello specifico gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, audiometrista, audioprotesista, ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’eta’ evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario ed infine gli scritti all’albo dei biologi.
Tali prestazioni si aggiungono a quelle erogate dalle strutture che già inviano i dati. Nel dettaglio, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Quanto alle modalità di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati di cui all’art. 1 del decreto e relativa consultazione da parte del cittadino e conservazione, il decreto specifica che «si applicano le medesime modalità previste dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2018». Inoltre, «le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui all’art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.