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L’Aisa: «Per i farmaci Sop veterinari non è necessaria la Rev»

«Come da decreto legislativo 193/06, i farmaci Sop possono, e devono, essere consegnati al cliente del punto vendita anche senza la presentazione della Ricetta elettronica veterinaria». È quanto si legge in una nota inviata il 17 maggio 2019 dall’Associazione nazionale industria salute animale (Aisa) all’indirizzo delle sigle di categoria. Ciò a causa del fatto che, si legge della nota, «in non poche farmacie è stata richiesta la presentazione della ricetta elettronica veterinaria per la vendita di farmaci Sop, ovvero Senza obbligo di prescrizione». Secondo quanto spiega l’Aisa, in diversi casi l’evenienza si è verificata al momento della cessione di farmaci antiparassitari destinati ad animali di compagnia. Nella stessa nota, viene inoltre evidenziato che la normativa vigente lascia la facoltà al medico veterinario di poter prescrivere un farmaco Senza obbligo di prescrizione mediante il nuovo sistema della Ricetta elettronica veterinaria. Ciò in abbinamento ad altre terapie per le quali è invece necessaria la ricetta elettronica veterinaria. Ne consegue che, al momento della spedizione della ricetta, il supporto potrebbe contenere entrambe le tipologie di farmaci, ovvero un farmaco con ricetta ed un farmaco Senza obbligo di ricetta.

È utile ricordare che la ricetta elettronica veterinaria, come nel caso della ricetta elettronica ad uso umano, consente di perimetrare la tracciabilità dei farmaci veterinari, consentendo molteplici vantaggi. Da un lato, gli enti preposti potranno verificare in tempo reale l’andamento di particolari classi di farmaci, tra cui gli antibiotici o i farmaci veterinari il cui impiego è considerato doping. Dall’altro, invece, i proprietari di animali potranno – almeno in linea teorica – agevolare il processo di approvvigionamento delle terapie. Dal momento del lancio della ricetta elettronica veterinaria, tuttavia, diversi sono stati i disservizi, in via di risoluzione. Il primo relativo alle tempistiche di emissione del supporto dematerializzato da parte del medico veterinario, il secondo riferito ai tempi di spedizione dal farmacista nei confronti dell’utente. Infine, punto su cui il ministero della Salute ha inviato chiarimenti in una nota, l’eventuale costo della prescrizione sul nuovo supporto informatico.

A tal proposito, il dicastero ha chiarito che «in ogni caso, resta al medico veterinario la facoltà di decidere sul proprio onorario, in piena autonomia, senza alcun tipo di interferenza e secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la deontologia professionale. Il medico veterinario, dunque, non può essere obbligato né alla gratuità, né a tariffe fisse per l’emissione di una ricetta. La ricetta del medico veterinario può essere gratuita o a pagamento, secondo la stessa libertà di onorario che pre-vigeva all’introduzione della Rev».