Laboratorio galenico, è possibile collocarlo fuori la farmacia?

È possibile allestire preparazioni galeniche per nome e per conto della farmacia in locali di proprietà del farmacista titolare, tuttavia posti in locali separati rispetto alla farmacia? A rispondere a questo quesito è una parere della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero della Salute inviato a varie autorità, tra cui l’Aifa, lo scorso 30 maggio 2019. Nello specifico, la Regione Lombardia chiedeva un chiarimento relativo alla possibilità di poter autorizzare le farmacie nello svolgere diverse attività, tra cui quello dell’allestimento di preparazioni galeniche, in locali diversi da quelli della sede autorizzata. Ebbene, secondo quanto si legge nella risposta, il dicastero ritiene che «il complesso delle norme vigenti in tema di esercizio di farmacia non consente che una farmacia possa avere dei locali distaccati, ossia locali che non siano comunicanti, aderenti o, comunque, annessi, dislocati in un territorio diverso, presso i quali espletare attività connesse all’esercizio di farmacia, quali l’allestimento di preparazioni galeniche.
Per rispondere al quesito il ministero ha citato una serie di riferimenti legislativi, tra cui l’articolo 122 del Regio Decreto 1265 del 1934, il quale evidenzia che le funzioni principali della farmacia «restano quelle della preparazione di medicinali galenici e della vendita al pubblico di qualsiasi medicinale “A dose e forma di medicamento». Dunque, l’articolo 109, il quale dispone che «è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto dell’assistenza farmaceutica locale (…). L’autorizzazione è valevole solo per detta sede». Inoltre, il ministero mette in luce la complessa normativa che regolamenta il settore, tra cui la distanza tra farmacie, il rapporto tra numero di farmacie e abitanti, evidenziando che la farmacia costituisce un «unicum» con riferimento alla sede di competenza. Infine, viene citato l’articolo 110 del Regio Decreto 1265 del 1934, il quale «utilizza l’espressione “locali annessi” alla farmacia escludendo, in tal modo, la possibilità che la farmacia possa avere ed utilizzare locali separati tra loro».