Integratori alimentari, sì ad Iva agevolata ma solo se stabilito dall’Adm

Interpellata da una società farmaceutica in merito alla corretta applicazione dell’Iva su determinati integratori alimentari, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che, per fruire di Iva agevolata al 10%, occorre il benestare dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che esegue le relative verifiche in base alla classificazione merceologica e alla composizione dei singoli prodotti. «L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota Iva ridotta – scrive l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello dell’azienda – è decisa caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) che ne ha analizzato la relativa composizione. In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è da ritenersi soggetta a un’aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili – in base al parere dell’Adm – ai prodotti indicati nella tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al decreto Iva, cui consegue l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento».

Iva ridotta se l’integratore rientra nelle “preparazioni alimentari”.

Come riporta la risposta dell’Agenzia delle Entrate: «l’istante ritiene di poter correttamente applicare, in relazione ai prodotti, l’aliquota Iva nella misura pari al 10%, ai sensi della tabella A, parte III, punto 80 dedicata a “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”. Date le caratteristiche dei medesimi, si ritengono soddisfatti i requisiti fissati dal legislatore comunitario e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cgue), come richiamati dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della loro qualificazione come “integratori alimentari”. I prodotti, infatti, non sono caratterizzati da alcun profilo terapeutico o profilattico il cui effetto si concentri su precise e specifiche funzioni dell’organismo umano oppure che possa applicarsi nella prevenzione o nella cura di una malattia o di uno stato psicologico, svolgendo in tal modo soltanto la generica funzione di preparazioni alimentari usate come complementi, ossia preparazioni designate con il nome di complementi alimentari, presentate in imballaggi indicanti che esse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute. Sulla scorta di tali considerazioni, l’istante ritiene che ai prodotti debba applicarsi l’aliquota Iva al 10%, ai sensi del n. 80 della tabella».

Ma l’Iva agevolata non è beneficio automatico di tutti gli integratori.

Il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate in merito all’Iva da applicare agli integratori alimentari, chiarisce però che l’aliquota varia in base alla tipologia dei singoli integratori. «I cosiddetti “integratori alimentari” – spiega l’Agenzia – non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’aliquota Iva ridotta, in quanto questi beni non sono previsti in alcuna delle parti della tabella A, allegata al decreto Iva. Con diversi documenti di prassi (cfr. risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E e 14 ottobre 2008, n. 383/E), i prodotti dell’istante, in ragione della loro specifica composizione, sono stati classificati dall’Adm nell’ambito della voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”». L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli effettua però valutazioni specifiche sui singoli casi: può quindi capitare ad altri prodotti di non rientrare nelle categorie con Iva ridotta.

**