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Il Garante della privacy: «No a spam verso i possessori di carte fedeltà»

Sebbene riferito ad un’azienda operante nel largo consumo, il Garante della privacy ha emesso un provvedimento al fine di ammonire un comportamento illecito relativo all’invio non desiderato di materiale promozionale verso gli iscritti ad un programma di fedeltà appartenenti ad un circuito di tessere. Secondo quanto evidenzia l’autorità, a tal proposito, «non è lecito l’invio di comunicazioni commerciali ai possessori di tessere fedeltà che non abbiano espresso uno specifico e libero consenso all’uso dei propri dati a fini di marketing». L’atto si è reso necessario dopo che diverse persone avevano segnalato al Garante la condotta ai limiti della correttezza caratterizzata dall’invio di offerte commerciali in posta elettronica, ma anche ripetuti contatti telefonici sia da operatori, che mediante procedure automatizzate. Non solo. A rendere il quadro più complesso è stata la difficoltà con la quale gli utenti avrebbero potuto cancellarsi dalla lista di distribuzione. Diversi di questi, infatti, nonostante avessero tentato la cancellazione, si sono visti comunque recapitare materiale promozionale.

«Nel suo provvedimento – si legge in un comunicato -, il Garante ha quindi prescritto misure per mettersi in regola con le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, esercitando per la prima volta i nuovi poteri correttivi offerti dal Gdpr, ha “ammonito” la società a non utilizzare più, per finalità di marketing, i dati personali degli interessati, raccolti mediante i moduli relativi alla fidelity card contestata». In aggiunta a ciò, l’autorità «ha vietato l’utilizzo, per gli stessi fini, dei dati di qualunque interessato, in assenza di un comprovato consenso, libero e specifico». Infine, «alla società è stato ingiunto di implementare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la corretta gestione dei diritti degli interessati, assicurando anche il tracciamento puntuale delle richieste ricevute dalla clientela, e così poter comprovare il rispetto (accountability) degli adempimenti privacy».

È utile sottolineare che tale casistica potrebbe riguardare anche le farmacie territoriali che, direttamente o per conto di terzi, effettuano la raccolta di dati dei pazienti ai fini dell’invio di materiale promozionale. Lo scorso semestre il Garante della privacy aveva informato dell’incremento dell’attività ispettiva finalizzata a reprimere comportamenti illeciti ai danni dei consumatori. Nella medesima direzione, lo scorso giugno, il Garante aveva ribadito un altro diniego, questa volta relativo all’invio di marketing promozionale in seguito a raccolta dati derivante da programmi a punti. Anche nel caso specifico, l’autorità aveva esplicitato a chiare lettere che qualora la raccolta dei dati non avesse previsto un esplicito consenso per l’autorizzazione all’invio di materiale con finalità promozionali, non sarebbe stato possibile per l’esercente inviare propaganda ai sottoscrittori del programma.