Dichiarazioni redditi 2022, il ravvedimento speciale entro maggio
Con la circolare n.11/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” (Dl n. 2015/2023) e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Dl n. 39/2024) in merito al ravvedimento speciale per sanare le violazioni relative alle dichiarazioni fiscali. La circolare chiarisce le modalità per regolarizzare le posizioni fiscali entro il 31 maggio 2024, beneficiando di sanzioni ridotte.
Regolarizzazione delle dichiarazioni 2022
Per quanto concerne le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, il decreto “Milleproroghe” ha esteso l’applicabilità del ravvedimento speciale. L’agevolazione consente di pagare una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate. Per aderire, è necessario versare l’intero importo o la prima rata entro il 31 maggio 2024 e rimuovere, entro la medesima data, le irregolarità o le omissioni oggetto di sanatoria. Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni già contestate al 31 maggio, incluse le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale (“36-ter”). La consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) non preclude invece l’accesso al ravvedimento. In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.
Riapertura dei termini per il 2021 e anni precedenti
Il decreto “Agevolazioni fiscali” ha poi disposto la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento speciale relativamente alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2021 e precedenti. La circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la scadenza originaria (30 settembre 2023), sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti. La riapertura è applicabile anche a coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: essi possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate. La circolare ha fornito anche indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione.