Concorsi, il Consiglio di Stato: «Obbligatoria la corretta compilazione dei moduli»

Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato per chiedere la riforma di una sentenza del Tar del Lazio riguardante l’approvazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. Ad avanzare la richiesta erano state tre farmaciste, che avevano partecipato collocandosi al 427esimo posto, con 41,38 punti, nella graduatoria finale. Due di loro avevano affermato di essere in possesso di idoneità conseguite in precedenti concorsi: si trattava in particolare di due certificati rilasciati dalla Regione Campania. Tuttavia, spiegano i giudici «la commissione giudicatrice non ha valutato le idoneità che, ove riconosciute, avrebbero comportato un incremento di punteggio (da 41,38 a 42,38) tale da consentire il superamento di circa duecento posizioni utili in graduatoria: e ciò in quanto ha ritenuto di non valutare gli anzidetti titoli, stante l’acronimo (D.P.G.R.C.) riportato dalle medesime farmaciste associate per specificare la rispettiva, pregressa idoneità, in difformità alle regole di compilazione della domanda che espressamente prevedevano l’indicazione degli “estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per sedi farmaceutiche nel quale è stata conseguita l’idoneità…”, oltre a “l’ente, l’ambito territoriale e il numero dell’atto”».
Un punto di vista condiviso dal Tar in primo grado. La stessa Regione si era opposta spiegando in una memoria che l’acronimo DPRGC non avrebbe reso al riguardo un’indicazione univoca, potendo la “C” essere attribuita alla Regione Calabria» anziché alla Campania. Inoltre, l’amministrazione laziale aveva sottolineato di aver trattato nello stesso modo i casi di altri candidati che «avevano indicato con il solo acronimo il Bollettino regionale di pubblicazione della graduatoria in cui erano risultati idonei». Il Consiglio di Stato ha inoltre ricordato che «proprio per l’importanza della corretta compilazione della domanda di partecipazione, il ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, aveva predisposto una piattaforma tecnologica ed applicativa unica attraverso la quale andavano presentate le domande di partecipazione al concorso, piattaforma di intuitivo utilizzo e molto facilitata da istruzioni chiare ed adeguate, quali manuali, guide dimostrative scaricabili dal sito ministeriale, indicazioni sulla compilazione delle singole voci della domanda di partecipazione: la compilazione del modulo online si presentava, dunque, come un’attività di agevole esecuzione da parte dei candidati e certamente di indubbia obbligatorietà per essi, che non potevano certo essere tratti in errore né giustificati per l’inesatta e/o incompleta compilazione del modulo». Più nello specifico, «relativamente all’idoneità in precedenti concorsi, il modulo online specificava la necessità di indicare, alla voce “Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, l’ente, l’ambito territoriale ed il numero del provvedimento attestante l’idoneità conseguita». La precisazione dell’ente territoriale presso il quale era stata conseguita l’idoneità «costituiva, dunque, un elemento essenziale per la valutazione del titolo».