Bonus sanificazione, fondi sufficienti per il 100% delle richieste inviate

Il 4 novembre 2021 è scaduto il termine per fare richiesta del bonus sanificazione, ovvero un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute per effettuare la sanificazione di ambienti e per acquistare i dispositivi di protezione e sicurezza contro i contagi da Covid-19. L’Agenzia delle Entrate ha dunque comunicato che, a conti fatti, «l’ammontare complessivo dei bonus richiesti è inferiore ai fondi disponibili stanziati e, quindi, i beneficiari, stabilisce il provvedimento del 10 novembre 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, potranno usufruire del 100% del credito spettante». Nel provvedimento si dice espressamente che «l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro».

A chi spetta il bonus

Il cosiddetto bonus sanificazione era stato stabilito dal decreto “Sostegni-bis” ed era rivolto a esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali. «L’indennizzo – spiega l’Agenzia delle Entrate – è previsto dall’articolo 32 del decreto “Sostegni-bis” e riguarda le spese sostenute, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, da parte degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, dagli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e dalle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale».

Come beneficiare del credito

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito due modalità per beneficiare del credito d’imposta spettante a chi ne ha fatto richiesta. «Il tax credit – dichiara l’Agenzia – potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2021) oppure in compensazione, tramite modello F24. In quest’ultimo caso, la delega di pagamento potrà essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate utilizzando il codice tributo che sarà istituito con un’apposita risoluzione dell’Agenzia. I contribuenti interessati potranno verificare l’ammontare del credito riconosciuto consultando il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia».