Agenzia Entrate: «Senza dichiarazione dei redditi non c’è impresa familiare»

«Il regime fiscale di imputazione del reddito dell’impresa familiare si applica a condizione che siano rispettati tutti i presupposti giuridici previsti dalla legge, compresa l’attestazione, nella dichiarazione annuale di ciascuno dei partecipanti, di aver lavorato per l’impresa familiare. Di conseguenza, se uno dei partecipanti all’impresa omette di presentare la dichiarazione dei redditi, l’impresa non sarà più qualificata fiscalmente come “impresa familiare”, con l’attribuzione dell’intero reddito accertato al titolare». È quanto evidenzia l’Agenzia delle Entrate, in un articolo pubblicato sulla rivista online “Fisco Oggi”, facendo riferimento all’ordinanza della Corte di cassazione n. 9506 del 22 maggio 2020.

Nel dettaglio, si legge nell’articolo, «con la decisione in commento la Corte di cassazione ha fornito indicazioni in merito al regime di imputazione del reddito nell’impresa familiare, disciplinata dal punto di vista civilistico dall’articolo 230-bis cc, che considera tale l’impresa nella quale collaborano i componenti della famiglia, che prestano in modo continuativo la propria attività lavorativa.

La disciplina fiscale dell’impresa familiare è contenuta al comma 4 dell’articolo 5 del Tuir che, oltre a stabilire l’imputabilità dei redditi, nei limiti del 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, a ciascun familiare proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, elenca i requisiti affinché si possa applicare lo speciale regime».

In particolare «le disposizioni in materia di tassazione dei redditi dell’impresa familiare si applicano a condizione che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti», inoltre che «la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta» ed infine che «ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente».

Si rimanda alla lettura integrale dell’articolo aprendo questo link.