Principi attivi vietati per doping: entro il 31 gennaio 2026 l’invio al Ministero

Si è aperta la finestra temporale dal 1 al 31 gennaio 2026 entro la quale i farmacisti titolari hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping utilizzati nelle preparazioni estemporanee nel 2025. L’obbligo deriva dalla normativa vigente, in particolare dalla Legge 376 del 2mila e dal Decreto Ministeriale attuativo del 24 ottobre 2006, con le successive modifiche introdotte dai decreti del 18 novembre 2010 e del 28 febbraio 2019. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite Posta elettronica certificata, inviando i dati all’indirizzo Pec del ministero della Salute, ril.doping@postacert.sanita.it. Le comunicazioni provenienti da caselle email non certificate non saranno prese in considerazione. Il termine ultimo stabilito per l’invio è il 31 gennaio 2026.
Esclusioni previste dal decreto
Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2025, con la lista delle sostanze proibite, specifica una serie di categorie per le quali non è richiesta la trasmissione dei dati. Sono esclusi dall’obbligo di notifica specifici dosaggi di salbutamolo, formoterolo, salmeterolo e vilanterolo per via inalatoria. Sono altresì escluse determinate quantità di drospirenone e pamabromo, di inibitori dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico topico, come dorzolamide e brinzolamide, e di felipressina per anestesia dentale locale. Non sono soggetti a segnalazione neppure i dati relativi a clonidina e guanfacina, ai derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico, e agli stimolanti inseriti nel Programma di monitoraggio 2025, tra cui bupropione, caffeina, nicotina e fenilefrina. I glucocorticosteroidi, quando somministrati per vie diverse da quella orale, rettale, intravenosa, intramuscolare o sottocutanea e utilizzati nelle dosi terapeutiche autorizzate, non sono considerati proibiti.
Aggiornamenti sulla lista delle sostanze e modalità operative
Il decreto introduce anche ulteriori divieti, inserendo nella categoria S0, a titolo esemplificativo, sostanze come il Bpc-157, il 2,4-dinitrofenolo (Dnp), gli stabilizzatori del complesso recettore-1-calstabina della rianodina e gli attivatori della Troponina. Si precisa, inoltre, che il cannabidiolo non è più classificato come sostanza dopante dal 1° gennaio 2018. L’elenco ufficiale e aggiornato delle sostanze proibite, pubblicato sul sito della World anti-doping agency (Wada) e nel Dm 3 giugno 2025, costituisce parte integrante della normativa. Per facilitare l’adempimento, è stato reso disponibile online il modulo da compilare e un file in formato elettronico contenente un elenco esemplificativo dei principi attivi vietati, a supporto delle attività di compilazione e trasmissione dei dati da parte delle farmacie. Si rimanda al portale ministeriale per tutte le informazioni del caso.



