Dispositivi oftalmici, confermata aliquota Iva al 10%

L’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento sul regime fiscale applicabile a una serie di dispositivi medici destinati alla cura della superficie oculare. La risposta è stata rilasciata a seguito di una richiesta di interpello presentata da due aziende operanti nel settore. Le società operano nella produzione e commercializzazione di prodotti per l’idratazione e il benessere oculare. I dispositivi oggetto della consultazione, disponibili in diverse formulazioni quali spray, gocce in flacone e monodose, sono costituiti da soluzioni a base di componenti come liposomi, acido ialuronico ed estratti vegetali. Le loro funzioni principali consistono nella lubrificazione, idratazione e protezione del film lacrimale, oltre a fornire sollievo in casi di secchezza e irritazione, anche per utilizzatori di lenti a contatto.
Classificazione doganale elemento determinante per la qualificazione fiscale
Fondamentale è stata la presentazione dei pareri di accertamento tecnico rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, precedentemente richiesti dalle stesse società per la corretta classificazione doganale dei prodotti. Nell’ambito della soluzione interpretativa proposta, le società hanno avanzato l’ipotesi di applicare l’aliquota Iva agevolata del 10%. L’orientamento si basava sulla disciplina del numero 114 della Tabella A, Parte III, del Dpr 633 del 1972, secondo l’interpretazione fornita dall’articolo 1, comma 3, della Legge 145 del 2018. La disposizione estende il beneficio dell’aliquota ridotta ai dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.
L’Agenzia delle entrate si allinea al giudizio tecnico espresso dall’Agenzia delle Dogane
Nel proprio parere, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la norma di interpretazione autentica introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 non si applica indistintamente a tutti i dispositivi medici, ma solo a quelli effettivamente ascrivibili alla specifica voce doganale 3004. A supporto della tesi, l’Agenzia ha richiamato una consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, citando numerosi precedenti interpelli e circolari. L’Adm ha stabilito che tutti i prodotti in esame possiedono le caratteristiche proprie dei prodotti farmaceutici del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata. Nello specifico, l’Adm ne ha disposto la classificazione nella voce 3004, codice 3004 90 00, riservata ai medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici. Alla luce dell’accertamento tecnico, considerato vincolante, l’Agenzia delle entrate ha concluso che le cessioni dei dispositivi oftalmici realizzati dalle società possano beneficiare correttamente dell’aliquota Iva agevolata del 10%.



