Accordo collettivo nazionale farmacie, l’ok dalla Conferenza Stato-Regioni

Il 6 marzo 2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome ha ratificato l’Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. L’intesa, già firmata lo scorso dicembre dalla Sisac e dai rappresentanti di Federfarma e Assofarm, valorizza il ruolo delle farmacie come presidi sanitari territoriali, ampliandone le funzioni e i servizi erogati ai cittadini. L’Accordo regolamenta l’attività delle farmacie, disciplinando il rapporto in convenzione, l’assistenza farmaceutica e la dispensazione dei medicinali. Rispetto alle versioni precedenti, l’intesa ha incluso esplicitamente le attività della Farmacia dei servizi, con l’erogazione di prestazioni quali la prenotazione di visite ed esami, le somministrazioni vaccinali, l’esecuzione di test diagnostici e l’attività di telemedicina.
Modalità di erogazione dei servizi in farmaci
L’Accordo disciplina le modalità di erogazione in farmacia di prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti, in attuazione della L. 69/2009 e del D.Lgs. 153/2009. Le farmacie pubbliche e private potranno erogare da convezione i servizi tra i quali la prenotazione delle prestazioni, le vaccinazioni, le prestazioni analitiche, l’esecuzione di test diagnostici, le attività di telemedicina e la partecipazione a programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria. Attività già ampiamente regolate ma che trovano spazio e consolidano la propria posizione nella Convenzione. Le Regioni valuteranno singolarmente le modalità di rendicontazione in Distinta contale riepilogativa (Dcr) dei ticket riscossi per visite ed esami. Per la possibile remunerazione, i servizi dovranno essere di reale utilità per le Regioni e misurabili.
Requisiti richiesti alle farmacie parte degli accordi regionali
L’Accordo integrativo regionale fisserà i requisiti richiesti alle farmacie per l’erogazione di somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche di prima e seconda istanza, esecuzione di test diagnostici, attività di telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali. Verranno specificati i dispositivi utilizzabili, come test autodiagnostici, dispositivi strumentali, test diagnostici per il prelievo di sangue capillare o di campioni biologici a livello nasale, salivare o orofaringeo. L’intesa prevede inoltre che l’Accordo integrativo regionale fissi i requisiti per l’erogazione di prestazioni professionali effettuate da infermieri e fisioterapisti abilitati e iscritti al relativo ordine professionale. Prestazioni che potranno essere erogate a carico del Ssn, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, all’interno di accordi definiti dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie con le Ooss firmatarie dell’Accordo.
Remunerazione dei servizi e linee guida
L’Accordo integrativo regionale definirà i criteri per la remunerazione dei servizi erogati dalle farmacie, considerando le tariffe previste dal Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, i costi sostenuti, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e ulteriori criteri regionali. L’Allegato 4 dell’Accordo definisce le linee guida per l’esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test diagnostici, delle prestazioni analitiche e di telemedicina. Le farmacie che intendono svolgere tali attività dovranno comunicarlo preventivamente all’Azienda Sanitaria competente per territorio e rispettare specifici requisiti dimensionali, logistici e igienico-sanitari, oltre alla presenza di materiale sanitario, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento. Si rimanda alla visione completa dell’atto nella sezione “Documenti allegati”.