E-fattura, Agenzia entrate: «Se emessa in anticipo non può essere “differita”»

Il primo gennaio 2019 è entrata in vigore la fattura elettronica dematerializzata B2B anche tra privati. Il processo di dematerializzazione, come per milioni di attività in Italia ha coinvolto anche le farmacie. Diverse le soluzioni utilizzate per la gestione dei flussi informativi. Tra queste, alcune proprietarie operate direttamente dalle software house, altre di terze parti, integrate comunque nel software gestionale della farmacia. Come è noto, una delle principali novità introdotte dal nuovo processo telematico è quello dell’utilizzo del Sistema di interscambio, nodo deputato ad accogliere i documenti digitali emessi, con il compito di trasmetterli al destinatario.
Sebbene gran parte dei documenti presi in carico dalle farmacie sono “passivi”, vale a dire emessi ed inviati dalle aziende partner verso la farmacia, e solo in minima parte “attivi”, ovvero generati dalle farmacie nei confronti di clienti, è utile sottolineare che l’Agenzia delle entrate ha ricordato in una nota che nel caso di emissione di fattura elettronica essa è considerata sempre come “immediata”, anche se riferita ad operazioni avvenute in passato. Per questo motivo, la fattura non deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro i primi 15 giorni del mese successivo all’emissione ma entro i 12 giorni dalla data del documento generato.
Nel dettaglio, in risposta ad un interpello, l’Agenzia ha chiarito che «l’e-fattura deve contenere la data di emissione del documento, riportata nel campo “data” della sezione “dati generali” del file, informazione obbligatoria da indicare che rappresenta la data di effettuazione dell’operazione». Inoltre, «la data del documento – evidenzia – deve essere sempre valorizzata con la data dell’operazione, ferma restando la possibilità di sfruttare il termine previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dpr n. 633/1972, secondo il quale la fattura può essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per la trasmissione del le della fattura elettronica al Sdi, che attesta la data e l’ora di avvenuto invio del documento». In pratica, «la data dell’operazione è quella indicata nel campo specifico, mentre la fattura si considera emessa nel giorno della trasmissione al Sdi, entro dodici giorni dall’operazione».
Nel caso di emissione di una sola fattura “differita” riepilogativa di più operazioni, descritte nel dettaglio, effettuate nei confronti dello stesso cliente, nel medesimo mese solare e individuabili “attraverso idonea documentazione”, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione, l’Agenzia chiarisce che «il giorno da indicare nel campo “data fattura” è quello di effettuazione dell’operazione, ma in questo caso il documento dovrà essere inviato attraverso Sdi entro il 15 del mese successivo». Mentre, «nell’ipotesi di più cessioni è possibile indicare una delle date in cui sono state effettuate le operazioni, preferibilmente dell’ultima operazione, oppure una data convenzionale purché del mese interessato (in genere ne mese)». In proposito, l’Agenzia delle entrate ha specificato che «comunque, la fattura “differita” non deve necessariamente essere emessa nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma può essere emessa anche nello stesso mese della prestazione senza che per questo venga considerata “immediata”».