Ricetta elettronica veterinaria, dal ministero dettagli sui formalismi

Lo scorso luglio la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) e la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (Fnovi) avevano pubblicato una nota con l’intento di fare chiarezza e richiamare medici e farmacisti al rispetto della normativa in materia di prescrizione, dispensazione e tracciabilità dei medicinali veterinari. Ciò attraverso un documento in cui venivano affrontati i principali casi di specie relativi alle fasi salienti del ciclo distributivo di tali medicinali. A distanza di poco più di una settimana dalla pubblicazione, anche la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari in seno al ministero della Salute ha diramato una circolare contenente alcune delucidazioni in merito ai formalismi della ricetta elettronica veterinaria.
Il primo punto affrontato riguarda l’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea. Il dicastero rende noto a tal proposito che «a partire dalla data di entrata in vigore della Rev, il 16 aprile 2019, l’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, come previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del D.Lgs. 193/06, è assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti». Il secondo punto concerne invece gli obblighi nel farmacista. Nel dettaglio, che il professionista, «sia nel caso di vendita al dettaglio che nel caso di vendita diretta, tenga la documentazione ufficiale particolareggiata che riporti, limitatamente ai medicinali veterinari cedibili solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, per ogni operazione in entrata o in uscita, data dell’operazione, identificazione precisa del medicinale veterinario, numero del lotto di fabbricazione, quantità ricevuta o fornita, nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario», ed infine «nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione medica». In aggiunta a ciò, «il farmacista deve, inoltre, riportare in apposito registro di carico e scarico ogni fornitura di medicinali veterinari ai soggetti di cui all’articolo 65 e ai medici veterinari che possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dall’ambulatorio, tenendo altresì copia della regolare fattura di vendita».
Un ulteriore aspetto affrontato è relativo all’indicazione del codice fiscale del proprietario dell’animale all’interno della ricetta elettronica veterinaria. Nello specifico, si legge nella nota, «nella ricetta elettronica per animali da compagnia non è previsto l’inserimento obbligatorio dell’indirizzo del proprietario dell’animale, previsto dall’articolo 71 comma 1 lettera b, punto 5). Tale informazione, nell’ottica della semplificazione amministrativa, può essere sostituita dal codice fiscale, che, per le motivazioni che seguono, permette di risalire alla persona fisica intestataria della ricetta, nonché all’indirizzo del domicilio fiscale. Il codice fiscale, infatti, costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche».
Infine, un cenno ai tempi di conservazione dei supporti non elettronici, vale a dire le classiche ricette veterinarie in carta bianca. Il dicastero ricorda che «la ricetta in triplice copia non ripetibile ha validità massima di dieci giorni lavorativi (articolo 77)». Inoltre, «la ricetta ripetibile ha validità di tre mesi e può essere utilizzata 5 volte (allegato III), salvo diversa disposizione del veterinario. L’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la validità della ricetta. Il veterinario ha anche la possibilità di prescrivere una sola confezione di un medicinale veterinario autorizzato con la ricetta ripetibile, rendendo di fatto la ricetta non ripetibile, indicando tale informazione nel campo note. Nel sistema REV sarà prevista un’apposita funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta per tali situazioni». Ed infine che «per la ricetta non ripetibile si fa riferimento al testo unico delle leggi sanitarie (TULS) approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.; pertanto la validità è di 30 giorni». Ai fini della consultazione, si ritiene utile allegare nella sezione “Documenti allegati” la circolare integrale.