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Invio telematico corrispettivi, al via l’obbligo il primo luglio 2019

Come ampiamente riportato sulle pagine dei giornali di categoria, per migliaia di attività in Italia lunedì 1 luglio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi. Ciò per coloro con volume d’affari pari o superiore a 400mila euro. Dal 1 gennaio 2020, invece, l’obbligo sarà esteso anche alle attività al di sotto di tale soglia. Anche le farmacie, dunque, dovranno entro tale data adeguare la propria infrastruttura ed inviare al fisco le informazioni dei corrispettivi. A tal proposito, sono due le modalità che consentono il perfezionamento di tale adeguamento. Il primo riguarda l’invio dei dati attraverso il flusso del 730 online, vale a dire al Sistema Ts. Il secondo attraverso i Registratori Telematici. Nel caso dell’invio dei dati al Sistema Ts, tuttavia, al momento non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per poter aggiornare i tracciati di invio contenuti nei software gestionali delle farmacie. Il provvedimento, infatti, sarebbe al vaglio del Garante della privacy e potrebbe richiedere ancora giorni o settimane per la pubblicazione definitiva in Gazzetta ufficiale. In ogni caso, una volta pubblicato, il documento dovrebbe essere recepito dalle software house, integrato e configurato nei software gestionali.

Ne consegue che, al momento, l’unico modo per consentire il corretto adeguamento entro il 1 luglio 2019 è mediante l’aggiornamento o sostituzione del Misuratore Fiscale, trasformandolo in Registratore Telematico. In merito a questa possibilità, l’Agenzia delle entrate ha predisposto un credito d’imposta ed istituito un codice tributo per far fronte ad eventuali spese di aggiornamento o di acquisto di un nuovo dispositivo. Tale credito, «pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento», specifica l’Agenzia, «è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». Quindi, il contribuente, al momento della compilazione del modello F24, dovrà utilizzare il codice “6899” nella sezione “Erario”, nella relativa colonna “importi a credito compensati”, popolando il campo “anno di riferimento” con il valore dell’anno in cui si è sostenuta la spesa di acquisto o di adeguamento del registratore fiscale.